Esposto CPA

 

Al Ministero delle Attività Produttive Amministrazione Vigilante sull’ACI

Al Ministro On. Le Marzano

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione Generale per il Turismo

Al Capo dell’Ufficio Legislativo

Via Molise 2

00185 ROMA

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Capo del Dipartimento

per il Coordinamento Amministrativo

Via della Vite 13

00100 ROMA

 

Al Tribunale Ordinario di Roma

Procura della Repubblica

Rif. Procedimento n.36888/04

Rif. Procedimento n. 7706/04

Piazzale Clodio 12

00195 ROMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSTO SULLA NULLITA' DELL’ELEZIONE A PRESIDENTE ACI DELL’AVV. LUCCHESI

 

In vista dei provvedimenti di competenza che codeste Autorità in indirizzo dovranno adottare e nella certezza che ne terranno il debito conto, si espone quanto segue :

1- Il 25 novembre 2004 si è riunita l’Assemblea Nazionale dell’ACI, Federazione Sportiva del CONI, che ha eletto Presidente Federale l’Avv. Franco Lucchesi.

Alla suddetta Assemblea ( Organo primario della Federazione Sportiva Nazionale ACI ) non hanno partecipato i rappresentanti degli atleti automobilistici e dei tecnici sportivi sebbene ciò sia disposto da precise norme di carattere generale che il legislatore ha posto a disciplina dello sport nazionale, contenute nel decreto legislativo 23 luglio 1999,n.242, e rimarcate dal Decreto legislativo 8 gennaio 2004,n.15, che ha modificato ed integrato il precedente quadro normativo.

Difatti l’art.1 ,comma 24, punto 5 di quest’ultimo decreto stabilisce espressamente ed in modo inequivoco che gli Organi delle Federazioni Sportive Nazionali devono essere costituite anche dai rappresentanti degli atleti e tecnici nella misura del 30%.

La norma della presenza degli atleti e tecnici negli organismi federali era già presente nell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO ed è stata recepita integralmente dal CONI nel vigente Statuto approvato con D.M. 23 giugno 2004 : art. 21,comma 1 lettera d ) , art. 22 comma 2 ed art. 36 bis,comma 6, nonchè nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali , deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, di cui l’ACI fa parte, il 3 marzo 2004.

Si ricorda a tal proposito che l’ACI, in quanto federazione sportiva italiana dell’automobilismo, fa parte della Federazione Internazionale dell’Automobilismo ( FIA), la quale a sua volta è riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) avendo accettato la Carta Olimpica ed i suoi principi ed essendosi impegnata a rispettarla e farla rispettare dalle Federazioni Nazionali .

In concreto sia le norme statali che disciplinano l'intero ordinamento sportivo che quelle specifiche dell’ordinamento sportivo automobilistico internazionale obbligano le Federazioni Nazionali a prevedere nei propri Organi la presenza irrinunciabile degli atleti.

Significativamente anche la Commissione Atleti del CONI, con una nota a firma dell’olimpionica Manuela Di Centa, allora Presidente della Commissione Nazionale Atleti ed ora membro del CIO in qualità di rappresentante degli atleti, non ha mancato di ribadire questa necessità anche per l’ACI.

Ciò premesso, è dato di fatto incontrovertibile che l’Assemblea Nazionale, organo dell’ACI che ha eletto presidente Lucchesi, non vedeva tra i votanti ammessi alcun rappresentante degli atleti e dei tecnici in quanto l’ACI ha proceduto all’elezione del presidente senza prima adeguare il proprio Statuto al nuovo quadro normativo che disciplina in toto la materia sportiva, giusta disposizione di cui all’art.2 comma 4 del Dlgs n.15/2004.

Tanto più incredibile ed inaccettabile è la procedura tenuta per le elezioni quando si consideri che, praticamente nello stesso periodo in cui veniva convocata l’assemblea nazionale, lo stesso Lucchesi, consapevole dei suoi obblighi nei confronti dei praticanti, ha trasmesso il 19 ottobre 2004 a tutti i licenziati ACI-CSAI una lettera nella quale ha affermato che : " nel rispetto del principio che è l’ACI la federazione sportiva nazionale…… occorre certamente allargare la rappresentanza di quanti vivono e praticano questo sport…..impostare una riforma più condivisa delle regole che governano il nostro sport,in modo da venire sempre più incontro alle esigenze di trasparenza e di democrazia…".

Che l’adeguamento dell’ ACI alla normativa sportiva vigente fosse necessaria ed ineludibile, è fatto pacifico, rilevato anche dalla terza sezione del Consiglio di Stato quando, consultata dal Ministero Vigilante sull’ACI, con la decisione n.2096 del 24 giugno 2003, ha evidenziato la necessità dell’adozione di " iniziative per la modifica dell’assetto generale ,sul piano normativo ed amministrativo,degli Organi operanti nel settore sportivo,con particolare riferimento alle discipline automobilistiche,stante l’attuale insoddisfacente regolamentazione della materia.".

Si ricorda in proposito che, attuando il citato parere, il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato impulso alle procedure per pervenire al necessario adeguamento dell’ACI, così come che ancora di recente il citato Dipartimento, avvertendo l’urgenza e la rilevanza del problema, ha sollecitato i Ministeri delle Attività Produttive e dei Beni Culturali a coordinarsi per l’adozione dei provvedimenti in merito conseguenti.

In concreto l’attuale disciplina dell’ACI, non prevedendo la partecipazione degli atleti e tecnici alla costituzione degli organi della Federazione Sportiva ha leso profondamente il diritto fondamentale al voto dei rappresentanti degli atleti automobilisti e dei tecnici sportivi , che difatti non hanno potuto esercitarlo all’interno degli organi della Federazione Sportiva ACI.

Ciò è in contrapposizione alla disciplina dell’intero ordinamento sportivo nazionale così come voluto dal legislatore e che a sua volta il CONI, attuando precise norme di legge, ha regolamentato prevedendo espressamente l’attribuzione, i criteri e le modalità concernenti il voto per l’elezione del presidente federale .

Dette norme, che recepiscono integralmente i principi della Carta Olimpica, devono trovare un’esatta corrispondente applicazione negli statuti di tutte le federazioni sportive nazionali, al fine di soddisfare i principi fondamentali per una partecipazione democratica all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e pari opportunità.

Si ricorda che l’ACI svolge l’attività di Federazione Sportiva Nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento, giusta previsione dell’art. 2 comma 5 del Dlgs .n.15/2004; nondimeno la disciplina dell’ordinamento dell’ACI, in quanto federazione sportiva del CONI, non può che essere quella stabilita dal legislatore a disciplina dell’ordinamento sportivo nazionale con la legge 27 luglio 2004 n.186 , art.7 comma 1 in cui è confermato che il CONI: " è il garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell’art.5 ,comma 1 del Dlgs 242/99 e successive modificazioni."

Tale principio discende direttamente dalla carta Olimpica del CIO e nessuna disposizione derogatoria di segno contrario può essere ritenuta applicabile nell’ambito delle federazioni sportive che fanno parte dell’ordinamento sportivo nazionale( CONI).

E’ infatti stabilito che: "La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale ( Legge 17 ottobre 2003,n.280;art.1 comma 1- principi generali).

Nella fattispecie la Carta Olimpica prevede all’art. 33 che una federazione sportiva nazionale per poter essere riconosciuta come membro di un Comitato Olimpico Nazionale" deve gestire le proprie attività in conformità della carta Olimpica e con le regole della propria federazione sportiva".

Sulla scorta di tali disposizioni vi sono due sole possibilità , l’ACI svolgendo l’attività di federazione sportiva secondo la disciplina del proprio ordinamento, per rimanere all’interno dell’ordinamento sportivo nazionale ha l’obbligo di uniformarsi ai suoi principi generali; al contrario una regolamentazione che contrasti con tali principi generali pone automaticamente l’ACI fuori dall’ordinamento sportivo nazionale del CONI .

L’elezione dell’Avv. Lucchesi a presidente di una federazione del CONI,quale è l’ACI, non può quindi ritenersi valida, né può trovare giustificazione l’eventuale convalida del risultato elettorale così viziato da parte degli organi istituzionalmente preposti.

Alla luce di quanto sinora esposto è fin troppo evidente che, in carenza della partecipazione degli atleti e tecnici , il risultato scaturito dall’Assemblea Nazionale della Federazione Sportiva ACI tenutasi il 25 novembre 2004 per l’elezione del Presidente Federale , non soddisfa in alcun modo i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo nazionale ed è pertanto nullo.

L'assemblea nazionale che elegge il presidente federale dovrà pertanto essere ripetuta solo dopo l’avvenuto adeguamento degli organi della federazione sportiva ACI ai principi che il legislatore ha posto a presidio dell’ordinamento sportivo nazionale, affidando al CONI la garanzia di uniforme applicazione per tutte le discipline.

Non va sottovalutato poi che l’esclusione degli atleti e dei tecnici dagli organi federali ACI viola gli articoli 3 e 48 della Costituzione giacchè limita immotivatamente la libertà e l’eguaglianza dei cittadini nella formazione sociale ACI impedendo l’esercizio del loro diritto di voto negli organi di una federazione del CONI secondo le modalità stabilite per legge.

Tale violazione è ancor più significativa laddove si consideri che lo sport automobilistico non puo’ essere esercitato se non nell’ACI, essendo prevista per legge la possibilità di un’unica federazione sportiva per ciascuna disciplina, con l’intrinseca compressione del principio di concorrenza ,come non hanno mancato di rilevare anche le Autorità Nazionali e Comunitarie per la Concorrenza.

Il problema ha trovato composizione solo a seguito dell’impegno, tradotto in norme dal CIO e dalle Federazioni Internazionali, a garantire in ogni caso la libera scelta dei governi federali attraverso l’adeguata presenza di tutte le componenti sportive ed in particolare degli atleti e tecnici; è questa la ratio delle norme del Dlgs 242/99 e del successivo Dlgs. 15/2004 che prevedono la presenza di almeno il 30% di atleti e tecnici negli organi federali.

Non si può peraltro non rilevare come la federazione sportiva ACI sia rimasta l’unica a non rispettare la legge ed i principi dell’ordinamento sportivo sin qui richiamati dato che, dopo l’adeguamento dell’Unione Italiana Tiro a Segno avvenuta già nel 2000, il 15 ottobre 2004 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo Statuto dell’Aero Club d’Italia, Ente Pubblico che al pari dell’ACI svolge l’attività di federazione sportiva nazionale e che secondo la disciplina del proprio ordinamento ha puntualmente previsto nel proprio Statuto la costituzione degli organi federali anche con atleti e tecnici sportivi , i quali partecipano regolarmente all’Assemblea Nazionale per l’elezione del loro presidente federale.

Va ancora evidenziato che la carenza di rappresentatività e partecipazione alla vita democratica degli atleti e tecnici non è solo, per quanto importante, una questione di principio; in assenza di diretto controllo esercitato dagli atleti e tecnici negli organi federali preposti in questi anni si sono verificati una serie di gravissimi episodi in danno dei praticanti, peraltro puntualmente denunciati a codesta Amministrazione.

Senza dilungarsi , tra i tanti si devono ricordare almeno i più significativi , anche perché oggetto di attenzione della Magistratura, ad ulteriore dimostrazione del malgoverno che regna nell’ACI:

a) Illecita transazione con la quale il Comitato Esecutivo ACI dell’11 ottobre 2000 ha autorizzato con un falso in atto pubblico, in danno dell’Ente, l’indebita erogazione di 1 miliardo 180 milioni di lire ad una società che non ne aveva diritto perché era essa ad essere in debito verso l’ACI di 2 miliardi 740 milioni .

Per questa transazione e per altre irregolarità commesse in una gara d’appalto,dicui si riferisce più specificatamente appresso, il presidente Lucchesi ed altri componenti del Comitato Esecutivo sono imputati nel giudizio di responsabilità n. 56430 innanzi alla Corte dei Conti del Lazio, udienza finale fissata per il 10 febbraio 2005.

Ancora sulla medesima transazione la Procura della Repubblica di Roma ha aperto il procedimento n. 7706/04 ; la Guardia di Finanza ha già acquisito gli atti contestati.

b) Gare su pista Pergusa priva di omologazione: E’ in corso il procedimento n. 36888/04 della Procura della Repubblica di Roma in merito all’autorizzazione allo svolgimento di gare automobilistiche sull’autodromo di Pergusa consentita dall'ACI-CSAI senza che l’impianto fosse fornito di regolare omologazione, sospesa dalla Federazione Internazionale dell’automobile per motivi di sicurezza. E’ da evidenziare in particolare che in tal modo l’ACI-CSAI ha consapevolmente messo a rischio l’incolumità dei piloti che hanno partecipato a tali gare convinti che fossero regolari, essendo stati tenuti del tutto all'oscuro dell’assenza delle misure di sicurezza prescritte per lo svolgimento delle competizioni.

c) Rally d'Italia-Sardinia : Sono in corso due procedimenti presso le Procure della Repubblica di Roma e di Tempio Pausania per accertare gli abusi commessi dall’ACI nell’assegnazione dell’organizzazione del Rally d’Italia ad un’associazione sportiva del tutto priva dei requisiti richiesti dalla normativa della stessa federazione sportiva ACI.

Si segnala che indipendentemente dal procedimento penale, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI nel lodo emesso in data 2 dicembre 2004 ha già evidenziato il preoccupante anomalo comportamento dell’ACI - CSAI .

d) Turbativa d'asta e abuso d'ufficio: Il presidente Lucchesi ed altri componenti del Comitato Esecutivo ACI sono imputati per abuso d’ufficio e turbativa d’asta nel processo penale che si sta svolgendo presso il Tribunale di Roma e la cui ultima udienza è fissata per il 25 febbraio 2005,per aver annullato una legittima aggiudicazione del servizio di promozione dei campionati italiani automobilistici dal 1998 al 2000. I piloti partecipanti a detti campionati non hanno ricevuto il servizio promozionale pattuito con l’ACI dalla società illegittima aggiudicataria né il miliardo e 500 milioni di lire di premi messi in palio (costituiti anche da finanziamenti pubblici del CONI) per espressa decisione dell’ACI.

2- Ma v’è di più, osservando con attenzione i meccanismi sottesi all'elezione del presidente ACI vengono ben in luce i veri motivi del rifiuto del voto agli atleti e tecnici, ai quali, si ricorda, deve essere riservata una rappresentanza nell'assemblea che elegge il presidente non inferiore al 30% del totale.

Si nota infatti che gran parte, per numero e per peso dei voti, degli elettori che hanno votato a presidente Lucchesi è costituita da Presidenti di AC Provinciali che lo stesso avv. Lucchesi aveva in precedenza direttamente nominato Amministratori delle società di proprietà dell’ACI, con la percezione di cospicui compensi.

Appare allora del tutto evidente la sussistenza di un’inammissibile "captatio benevolentiae" esercitata dall’Avv. Lucchesi nei confronti di larga parte della sua base elettorale con la nomina ad amministratori di società ACI, tanto più grave quando si consideri che la totalità dei presidenti di AC locali nominati da Lucchesi amministratori di società di proprietà ACI sono incompatibili con le cariche possedute.

Essi infatti rivestono la carica di componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale dell’ACI, cioè gli organi deputati al controllo delle società di proprietà dell’Ente Nazionale.

In sostanza rivestendo contemporanemente diverse cariche tra di loro incompatibili viene a realizzarsi una palese violazione del principio della separazione tra controllore e controllato di cui l'avv.Lucchesi, nella funzione di presidente, non ha tenuto conto procedendo egualmente alla nomina di amministratori nelle società controllate dell’ACI di soggetti che non potevano rivestire la carica.

Appare evidente che con la forzatura di tali principi l'avv. Lucchesi ha oggettivamente alterato l’autenticità e la genuinità del voto, facendone venire meno la libera formazione all’interno del corpo elettorale, essendo tra l'altro ben consapevole dell'esigenza di separazione tra controllore e controllato in quanto non aveva mancato di segnalarla ai presidenti di AC locali con riferimento alle cariche da essi eventualmente detenute nelle società da essi AC locali partecipate.

Ben altro metro ha però usato quando, nella medesima fattispecie, si è trovato lui a dover nominare diversi presidenti di AC provinciali, componenti degli organi dell'ACI, quali amministratori di società partecipate.

La riprova di ciò è nella nota del 9 luglio 2001 con la quale Lucchesi segnalava ai presidenti di AC locale l’opportunità che venisse eliminato il cumulo delle cariche tra Presidente di AC provinciale e presidente e/o Amministratore di società controllate dallo stesso AC locale, evidenziando che in caso contrario si concretizzava un’incompatibilità derivante dal concomitante svolgimento da parte dello stesso soggetto dell’azione amministrativa e di controllo, ed ancora,sotto altro profilo,la stessa situazione creava un effettivo problema di legittimità per quanto concerneva la percezione di eventuali compensi .

Ora, alla luce di tutti queste circostanze, che certamente non costituiscono la normalità nella gestione di un qualsiasi Ente Pubblico, tanto che negli Statuti si rinvengono espresse norme di divieto di cumulo d'incarichi come quelli qui segnalati, è lecito ravvedere indebite influenze attuate dal presidente Lucchesi sulla competizione elettorale, tali, per l’appunto, da alterare "l’autenticità e la genuinità del voto".

Questi equisiti sono ritenuti indispensabili dalla Corte Costituzionale nell’esame di analoghe fattispecie,nelle quali peraltro affermato un principio in ordine all’eleggibilità degli Amministratori degli Enti Pubblici, laddove, chiarendo che l’eleggibilità è la norma, ha preso in considerazione il caso dell’ineleggibilità, riscontrabili qualora "siano ipotizzabili pericoli di turbamento della par condicio tra i candidati e della libera formazione del voto dell’elettore".

Considerando tutto ciò ben si può comprendere quale sarebbe l’impatto dell’ammissione negli organi dell’ACI del 30 % sul sistema consolidato attraverso cui è ora garantita l'elezione del presidente ed appaiono evidenti i veri motivi per cui l’ACI ha comunque proceduto senza adeguarsi alla legge .

 

3- Da ultimo si vuole segnalare come proprio il venir meno del principio di separazione tra controllori e controllati ha comportato una malagestio nelle società controllate dell’ACI, alcune delle quali da anni riportano pesanti disavanzi di bilancio che sono inammissibilmente risanati con i fondi pubblici dell’Ente.

Tra i casi più clamorosi si evidenzia nuovamente quello dell’ACI Sport SpA, emblema del tipo di gestione dissipatoria attuata dagli amministratori dell’ACI.

Come rilevasi dalla recente interrogazione parlamentare dell’On.le Cardiello, dai fondi pubblici dell’Ente sono stati disinvoltamente prelevati in pochi anni ben 12 milioni di euro che potevano e dovevano essere risparmiati mediante l’indizione di appalti pubblici per fornire il medesimo servizio realizzato, peraltro in maniera insoddisfacente, dalla società dell’Ente.

Non può peraltro non evidenziarsi che questi sovvenzionamenti destinati all’ACI Sport SpA sono stati prelevati in aprte dai finanziamenti del CONI finalizzati all’attività sportiva(2 miliardi di lire) ed in parte dal complesso delle entrate apportate all’ACI dai finanziamenti pubblici del CONI e dai licenziati sportivi (circa 5 milioni di euro per anno), che, privati come sono del diritto alla gestione della vita federale, in quanto assenti dagli Organi direttivi, non hanno alcuna concreta possibilità d’intervento per modificare questo stato di cose.

Nella più complessiva malagestio che riguarda ACI Sport SpA il caso più clamoroso e che testimonia l’ assoluta mancanza di controllo sulla società da parte dell’azionista ACI, riguarda l’enorme deficit ( 3 miliardi 700 milioni interamente risanati dall’ACI) del primo anno di gestione (2001). In questo anno l’amministratore delegato ha sottoscritto in via del tutto discrezionale torbidi contratti, il cui importo assommava alla stratosferica cifra di 10 miliardi di lire,con due società che alla fine non hanno reso il servizio all’ACI Sport SpA secondo i patti.

I contratti di tale importo erano stati sottoscritti inammissibilmente dall’amministratore delegato che invece, per espressa direttiva dell’azionista ACI, aveva il potere di sottoscrivere impegni non superiori a 50 milioni di lire!!!!!!

Nonostante tale macroscopica violazione in danno dell’Ente azionista, il presidente Lucchesi ha dapprima personalmente autorizzato il risanamento del bilancio di ACI Sport SpA con fondi prelevati dal bilancio dell’Ente Pubblico e poi non solo non ha tutelato l’Ente attivando l’irrinunciabile azione di responsabilità nei confronti di questo amministratore quantomeno negligente , ma addirittura lo ha nominato Vice Presidente di ACI Sport SpA.

 

Tutto quanto esposto è oggettivamente grave pertanto richiamiamo ferrmamente la vostra attenzione per un vostro insottraibile intervento per correggere le anomalie statutarie di gestione in cui versa l’ACI,

I compiti che vi affida la legge non possono rendervi partecipi del perpetuarsi di irregolarità che con certezza produrranno ancora altri danni in futuro.

Per evitarli è sufficiente applicare i normali canoni che disciplinano la vita degli Enti pubblici e delle federazioni sportive, di cui l’ACI è l’unica eccezione.

Difatti e conclusivamente si ricorda che analoghe federazioni sportive Enti Pubblici quali l’UITS prima e l’AeCI dopo, hanno adeguato la disciplina del loro ordinamento ai principi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, perfettamente compatibile con la loro natura giuridica di Ente Pubblico.

 

Comitato Piloti Automobilistici

Bernardo Balboni